(massima n. 2)
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla loro effettuazione sulle utenze in uso ad un determinato soggetto ben individuato, all'eventuale erronea trascrizione dei numeri di utenza sul provvedimento autorizzativo del giudice e su quello esecutivo emesso dal pubblico ministero può porsi rimedio, per quanto riguarda il secondo di tali provvedimenti, mediante correzione effettuata dallo stesso pubblico ministero, dovendosi escludere, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale, l'esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 130 c.p.p. alla quale, peraltro, non potrebbe farsi ricorso neppure con riguardo al provvedimento del giudice, giacché detta procedura richiede l'adozione del rito camerale partecipato, incompatibile con la caratteristica di «atto a sorpresa» dell'intercettazione.