(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito. Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell'errore ai sensi dell'art. 130 c.p.p., è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest'ultima non sia dichiarata inammissibile, e d'altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell'art. 606; dal che si evince come il secondo comma dell'art. 619 del codice di rito, nel prescrivere la rettificazione a cura della Corte Suprema senza annullamento della sentenza impugnata, presupponga la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall'errore in questione. (In applicazione del principio enunciato la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul computo erroneo della diminuzione di pena dovuta ai sensi dell'art. 442 c.p.p., specificando che alla correzione dell'errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., a cura del giudice del rito abbreviato, d'ufficio o su sollecitazione delle parti).