(massima n. 2)
Non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari. (Nel caso di specie, precedente all'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, il ricorrente aveva dedotto che l'avviso di fissazione dell'udienza in Cassazione era stato erroneamente notificato ad un difensore in precedenza revocato e aveva richiesto, con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., l'eliminazione degli effetti che tale errore aveva determinato, con conseguente nullità della sentenza emessa dalla Corte di cassazione).