(massima n. 1)
Anche nel sistema del nuovo codice, pur in assenza di una norma analoga a quella di cui all'art. 591 c.p.p. 1930, č consentita l'applicazione dell'indulto in sede di cognizione, come si evince dagli artt. 129 e 300 c.p.p. 1988, che postulano necessariamente la possibilitā di una declaratoria di estinzione della pena anche durante il giudizio di cognizione.