(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio di secondo grado, essendo esaurito il rapporto processuale e risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., considerato anche che dal testo del provvedimento impugnato non risulta l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione.