(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno, il lucro cessante deve essere risarcito quando sia provato che il danno si produrrą nel futuro secondo una ragionevole e fondata previsione, e non solo in caso di assoluta certezza. Tuttavia, poiché il grado di ragionevole attendibilitą del prodursi del danno in futuro varia secondo le circostanze concrete, di esso deve tenersi conto ai fini della misura del risarcimento, ed in particolare per la determinazione del tasso di capitalizzazione del mancato reddito.