(massima n. 1)
In presenza di una causa estintiva del reato il giudice del gravame č legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, c.p.p. soltanto se la prova dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza necessitā di nuove indagini e di ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il principio dell'immediata operativitā della causa estintiva.