(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia dichiarato "de plano" - senza fissazione dell'udienza dibattimentale - l'estinzione del reato, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva e della nullitą processuale della sentenza non impone nel giudizio di cassazione l'annullamento di questa se risulta che il giudice di merito non potrebbe comunque ritenere sussistenti le condizioni per pronunciare, attraverso una operazione di mera constatazione, un proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. (Fattispecie in cui lo stesso imputato aveva prospettato in appello la necessitą di ulteriori accertamenti istruttori).