(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso per cassazione non preclude la possibilitą sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, non costituisca effetto dello "jus superveniens", che, modificando il regime sanzionatorio in senso pił favorevole all'imputato, abbia ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa a fatto di lieve entitą di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato).