(massima n. 1)
La sentenza del giudice che, richiesto dell'emissione del decreto penale, pronunci il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. č idonea, se non impugnata, a dar luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 c.p.p. ("ne bis in idem").