(massima n. 1)
Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento e qualora il contraente non in colpa sia una impresa industriale, il danno risarcibile può essere riferito alla impossibilità di investire nell'attività produttiva le somme dovute dal debitore inadempiente, detratte peraltro le somme pari ai costi dell'attività d'impresa necessari per produrre la prestazione già eseguita; ma se il giudice di merito sceglie un criterio diverso e cioè quello del «maggior costo» dei finanziamenti esterni rispetto a quelli (provenienti dal suo debitore) su cui l'imprenditore aveva fatto affidamento, non può sfuggire alla conseguenza che, se il creditore ha ottenuto, pur con un costo elevato, il denaro che il debitore avrebbe dovuto pagare, si è posto nella stessa situazione del creditore tempestivamente pagato ed ha subito solo il danno derivante da quei costi maggiori, oppure, in alternativa, (se maggiore o se dimostrato) il danno derivante dai mancati investimenti.