(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell'esiguità delle somme evase).