(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà contenga una motivazione "per relationem" che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame. (Nella specie, il tribunale del riesame, nel richiamare e condividere le considerazioni svolte dal g.i.p., si era limitato - dinanzi a censure sulla credibilità dei dichiaranti, basate su una sentenza irrevocabile che ne aveva sancito l'inattendibilità - ad invocare i principi di autonomia della propria valutazione, e di scindibilità del dichiarato).