(massima n. 1)
La richiesta del detenuto di essere sentito dall'autoritā giudiziaria in relazione ad un procedimento pendente nei suoi confronti, iscritta presso l'Ufficio matricola del luogo di detenzione, deve considerarsi presentata al magistrato competente anche in caso di errata indicazione dello stesso da parte dell'istante, atteso il disposto dell'art. 123 c.p.p., dal quale č desumibile un preciso onere a carico dell'amministrazione penitenziaria, con la conseguenza che, l'omessa audizione dell'interessato, nei procedimenti disciplinati dall'art. 666 c.p.p., pure quando segue ad una inesattezza attribuibile a quest'ultimo, determina la nullitā del successivo provvedimento. (Fattispecie in tema di procedimento di sorveglianza).