(massima n. 1)
Non costituisce causa di nullitą la nomina quale difensore d'ufficio di un avvocato immediatamente reperibile, ma non risultante tra quelli inseriti nei turni appositamente predisposti dal Consiglio dell'ordine, effettuata dal giudice nel corso del giudizio, in sostituzione del difensore di fiducia regolarmente citato e non comparso (nella specie, rinunciante al mandato).