(massima n. 1)
L'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa).