(massima n. 1)
In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile č sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilitą o di rigetto della richiesta di esclusione č impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.