(massima n. 1)
Il difensore dell'imputato non č ricompreso tra le "altre parti" cui deve essere notificato, ai sensi dell'art. 78, comma secondo, cod. proc. pen., l'atto di costituzione di parte civile presentato fuori udienza, posto che nel vigente codice di rito la nozione di "parte" deve intendersi riferita ai soggetti, attivo e passivo (pubblico ministero e imputato), dell'azione penale, nonché ai soggetti dell'eventuale azione civile proposta in sede penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria).