(massima n. 1)
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 c.p.c. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma secondo, c.p.p., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.