(massima n. 1)
In tema di impugnazione della parte civile, la presunzione di conferimento del mandato alle liti per un solo grado di giudizio può essere superata da una diversa manifestazione di volontà, che deve emergere dal mandato difensivo previsto dall'art. 100 c.p.p. e non può essere desunta né dal contenuto delle procure previste dagli artt. 76 e 122 c.p.p., né da circostanze esterne come la annotazione in calce all'atto di appello - sottoscritto dal difensore non legittimato - di una "conferma" del suo contenuto, con contestuale conferimento di "procura speciale" per l'impugnazione, non essendo previsto dalle disposizioni regolatrici della materia il potere della parte sostanziale di ratificare l'operato del difensore non legittimato.