(massima n. 1)
Il prelievo di un campione di olio minerale denaturato rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., risolvendosi in un'attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).