(massima n. 1)
Ai fini della legittimitā del sequestro probatorio non č necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilitā, purché non astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilitā di un rapporto di queste con il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il sequestro di una somma di denaro per carenza di motivazione in ordine alla sua provenienza quale compenso per traffico di influenze o alla sua destinazione quale provvista per corrompere pubblici funzionari).