(massima n. 1)
Qualora sia stata processata una persona che ha fornito false generalitą, e non sia possibile ricorrere all'istituto della correzione di errore materiale (non disponendosi delle reali generalitą dell'autore del fatto), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, affinché proceda ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente identificato. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di persona che, arrestata in flagranza, aveva declinato false generalitą, corrispondenti a quelle riportate in un tesserino sanitario esibito agli operanti ma relativo ad altro soggetto, che ne aveva denunciato lo smarrimento).