(massima n. 1)
L'incertezza circa le generalità dell'imputato, della cui identità fisica si abbia però certezza, non legittima né la pronuncia di assoluzione "per non aver commesso il fatto", né la dichiarazione di non doversi procedere "per essere rimasti ignoti gli autori del reato", trattandosi di formule che presuppongono un'assoluta incertezza sulla identità fisica dell'imputato e non una semplice incertezza circa le sue generalità.