(massima n. 1)
In tema di rimessione del processo, la proposizione da parte dell'imputato di una azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di pił magistrati appartenenti allo stesso ufficio non costituisce, nemmeno a seguito della disciplina sulla responsabilitą civile introdotta con legge 27 febbraio 2015, n. 18, "grave situazione locale", esterna alla dialettica processuale, tale da imporre il trasferimento della res giudicanda ex art. 45 c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha anche escluso, incidentalmente, che l'esercizio di tale azione costituisca ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato).