(massima n. 1)
L'accoglimento della dichiarazione di astensione del giudice comporta il divieto per il medesimo di compiere qualsiasi atto del procedimento, in quanto l'art. 42, comma primo, c.p.p., al fine di evitare ogni concreta influenza nel procedimento, lo priva del potere di esercitare qualunque potestà giurisdizionale, con la conseguenza che ogni sua decisione, quale che ne sia il contenuto, risulta inficiata dal vizio di capacità del giudice, integrante la nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di appello emessa da collegio composto anche da un consigliere già autorizzato ad astenersi).