(massima n. 1)
In tema di capacitā del giudice, la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli relativi ai reati previsti dall'art. 550 c.p.p., non č causa di nullitā, in quanto la disposizione ordinamentale di cui all'art. 43 bis, comma terzo, lett. b), ord. giud. introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.