(massima n. 1)
In tema di ristoro del danno patrimoniale derivante dal fatto illecito, istantaneo, l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi (perdita subita e mancato guadagno: art. 1223 c.c.), va riferito al momento del fatto causativo del danno, e pertanto sono irrilevanti le vicende anteriori o posteriori a tale momento. (Nella specie, a seguito della denuncia dei vizi di mattonelle montate dal venditore, questi si era impegnato al rifacimento del pavimento, ma tale obbligazione, ritenuta dal giudice del merito novativa, non era stata adempiuta; il venditore, citato per i danni, ne aveva eccepito l'insussistenza anche perché i lamentati vizi non avevano inciso sul prezzo dell'immobile allorché era stato venduto, e la Suprema Corte, nel confermare l'irrilevanza della successiva vicenda traslativa, ha enunciato il suddetto principio).