(massima n. 1)
La trasmissione di atti per ragioni di competenza da uno ad altro ufficio del P.M. non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, ex art. 27 c.p.p., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'adozione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dare luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seg. c.p.p., altro giudice possa essere investito del procedimento.