(massima n. 1)
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, viene a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza pronunciata nei termini indicati dall'art. 27 c.p.p. dal giudice competente, sicché i termini di durata della custodia cautelare decorrono "ex novo" dall'emissione di quest'ultima; tuttavia, qualora la custodia cautelare sia gią in corso di esecuzione in forza di altro titolo precedentemente ed autonomamente emesso, in relazione a fatti connessi, la decorrenza dei termini di durata della misura emessa ai sensi del citato art. 27 deve essere retrodatata al momento della notifica o esecuzione di tale pregresso titolo, se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma terzo, c.p.p.