(massima n. 1)
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimitą, l'ordinanza del tribunale del riesame deve essere annullata se, ad un preliminare esame della stessa e del provvedimento genetico di applicazione della misura, non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.