(massima n. 2)
Non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa, prevista nel previgente art. 17 del cod. civ., abrogato dall'art. 13 della legge n. 127 del 1997, per l'accettazione dell'eredità da parte di un fondazione costituita per testamento, con nomina dell'ente in qualità di erede universale, anche se la disposizione testamentaria è anteriore all'abrogazione della norma codicistica, perchè con l'art. 1 della legge n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, stata estesa la rimozione della preventiva autorizzazione anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, salvo il caso in cui anteriormente a tale data il rapporto non sia già definito mediante l'intervenuta autorizzazione.