(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la Corte di cassazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest'ultimo rimetta gli atti all'organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare.