(massima n. 1)
In tema di intercettazioni, non dā luogo a nullitā od inutilizzabilitā la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni da parte dell'autoritā giudiziaria poi dichiaratasi funzionalmente incompetente sia diverso da quello per il quale si sia poi proceduto dinanzi all'autoritā giudiziaria competente, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali č obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre il reato per il quale si č poi proceduto davanti all'A.G. competente č quello previsto dall'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990).