(massima n. 1)
La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.