(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione, col quale la parte, pur risultando edotta del contenuto del fascicolo di controparte oggetto di ricostruzione e pur essendo in grado quindi d'indicare eventuali documenti abusivamente introdotti, si limiti a denunciare, con motivo di carattere puramente formale, la violazione del contraddittorio per avere il giudice di merito impiegato ai fini della decisione il fascicolo ricostruito senza aver esplicitamente autorizzato la ricostruzione e senza aver provocato il contraddittorio al riguardo, č inammissibile per manifesta infondatezza della censura. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).