(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, la "violazione dei principi regolatori del giusto processo", di cui all'art. 360 bis, primo comma, n. 2 c.p.c., non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l'introduzione di uno specifico strumento con funzione di "filtro", sicché sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili. (Nella specie, il ricorrente deduceva, quale motivo autonomo, le violazioni dei principi regolatori del giusto processo in relazione all'obbligo di motivazione e alla garanzia del diritto di difesa anche per il mancato completamento della prova testimoniale; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile).