(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimitą, a cui la sentenza impugnata č conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., che, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilitą, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione č costituito dal momento della proposizione del ricorso.