(massima n. 1)
La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha statuito che erroneamente la corte territoriale - con riguardo da una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzata da un'addetta al "call center" - non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i relativi capitoli vertenti su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero inidonei alla prova e generici nonostante l'indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto, senza esaminare i documenti ed esercitare i poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ.).