(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, il riferimento - contenuto nell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis") - al "fatto controverso e decisivo per il giudizio" implicava che la motivazione della "quaestio facti" fosse affetta non da una mera contraddittorietą, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilitą della motivazione.