(massima n. 1)
Quando col ricorso per cassazione si censuri la valutazione del giudice di merito circa la ritualitą o meno della proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, il giudice di legittimitą deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicitą della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, che resta riservato ai soli vizi implicanti la nullitą della sentenza o del procedimento.