(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione č precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto pił a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.