(massima n. 1)
È inammissibile, per carenza di definitività del provvedimento impugnato, avente natura meramente interlocutoria, il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso l'ordinanza con cui il tribunale, disattendendo la relativa istanza di revoca, abbia confermato il diniego di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ., disponendo altresì il rinvio ad un'udienza successiva, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..