(massima n. 1)
Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l'illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non é capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull'illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul "quantum", per l'effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile, nel giudizio di rinvio, lo "ius superveniens" di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, poiché non si era formato giudicato interno sulla questione disciplinata dalla normativa sopravvenuta, pendendo tuttora l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai plurimi contratti di lavoro subordinato - successivi al primo - intercorsi tra le parti).