(massima n. 1)
In materia di impugnazioni, qualora avverso la sentenza di primo grado, che abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto e quella di garanzia del convenuto contro il terzo garante, quest'ultimo impugni il capo della sentenza che abbia accertato la responsabilità del garantito, ottenendo una sentenza a sé favorevole, così da escludere l'obbligo di versare alcunché a titolo di garanzia, il convenuto, obbligato principale, che pur abbia impugnato la sentenza ma non quel capo, neppure in via incidentale, non può giovarsi della pronuncia favorevole al garante, essendosi sul punto formato nei suoi confronti il giudicato, né trovando applicazione, ex art. 1306, secondo comma, cod. civ., l'effetto espansivo della sentenza favorevole al coobbligato solidale, che giova solo quando emessa in un giudizio in cui non abbiano partecipato i condebitori che intendono opporla.