(massima n. 1)
Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l'accertamento dell'entitā della somma dovuta, non č opponibile all'acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un'autonoma pronuncia sull'importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l'atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell'effettiva somma cosė riconosciuta.