(massima n. 1)
La sentenza di primo grado che abbia applicato l'istituto della garanzia per vizi della "res vendita" contiene l'accertamento implicito dell'avvenuta conclusione del contratto e della natura contrattuale dell'azione esercitata, sicché, ove tale statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice d'appello che, ricostruendo i fatti storici di causa, neghi l'avvenuta formazione del consenso contrattuale e qualifichi l'azione come diretta a far valere una responsabilità precontrattuale, altera la "causa petendi" della domanda e perciò viola il giudicato interno.