(massima n. 1)
Tra l'accertamento della sussistenza del diritto ed i criteri per la sua quantificazione sussiste un legame indissolubile che, in caso di appello limitato alla contestazione delle modalitą di calcolo, inibisce il formarsi di un giudicato interno sul primo, o la configurabilitą di una forma di acquiescenza, e non preclude l'applicazione della sopravvenuta pronuncia di illegittimitą costituzionale della norma che riconosceva il diritto. (Fattispecie in tema di diritto alla riliquidazione della r.i.a. - retribuzione individuale di anzianitą - spettante ai dipendenti della Regione Abruzzo, venuto meno a seguito della illegittimitą costituzionale dell'art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16 del 2008, dichiarata dalla Corte cost. con sentenza n. 211 del 2014).