(massima n. 1)
L'eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso attiene al merito della controversia ed è soggetta alle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito, sicché la sua riproposizione, ove sia stata rigettata dal giudice di prime cure con statuizione che non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, è preclusa dall'avvenuta formazione del giudicato interno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, diretta a far valere che il Sindaco aveva operato come ufficiale del Governo e non quale rappresentante dell'ente locale con riguardo ad un giudizio per il risarcimento dei danni per illegittimo allontanamento di un minore dalla famiglia).