(massima n. 1)
La statuizione sulla competenza, ancorché implichi la delibazione di questioni preliminari di merito al fine di qualificare la domanda proposta e il rapporto giuridico ad essa sotteso, non incide sulla fondatezza del merito della domanda, sicché, in sede di gravame, nessuna preclusione da giudicato può derivare dall'omessa impugnazione della pronuncia sulla competenza, comportando siffatta omissione soltanto la definitività di tale statuizione. (Nel caso di specie, ritenuta dal giudice di prime cure la propria competenza per valore in ordine ad azione risarcitoria proposta nei confronti dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, ma esclusa, nel merito, la legittimazione passiva della parte convenuta, sul presupposto che il fatto illecito non fosse avvenuto durante la circolazione del veicolo, la S.C. ha ritenuto che non fosse inibito al giudice d'appello procedere ad una rinnovata valutazione di tale circostanza, nessuna preclusione potendo derivare dalla definitività della pronuncia sulla competenza).